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SECURITY MANAGEMENT

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Il security management è lo studio ed attuazione delle strategie volte a prevenire, fronteggiare e superare eventi che possono colpire le risorse materiali, immateriali ed umane di cui l’azienda dispone o di cui necessita per garantirsi una adeguata capacità concorrenziale nel breve, medio e lungo termine. Il Security management è oggi maggiormente importante alla luce del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”; Per capire meglio l’importanza del security management e dell’importanza del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è opportuno leggere quanto segue: DLGS 231/01 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto. Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti.  Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” da polizze assicurative). Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedono un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle società possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale. Inoltre, dalla responsabilità non vengono escluse anche le società “Capogruppo”, allorquando risulti che il reato commesso nell'interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell'interesse della stessa Capogruppo. FATTISPECIE DI REATO Le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

  1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello
Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
  1. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
  2. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001;
  3. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
  4. Abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
  5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001);
  6. Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità.
  7. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001).
  8. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies d.lgs. 231/01)
  9. Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
  10. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)
  11. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 d.lgs. 231/01)
  12. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs. 231/01)
  13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/01)
  14. Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi (art. 25-undecies);
  15. Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25-duodecies)
  16. Corruzione tra privati (art. 25-ter)
REATI COMMESSI ALL’ESTERO Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all’estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. SANZIONI Le sanzioni previste dal Dlgs 231/01 sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €, salvo riduzioni). Le sanzioni interdittive, in particolare, sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. ESENZIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Il legislatore ha previsto la possibilità per l’ente di sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.L’art. 6 del Dlgs 231, infatti, contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. COSA SONO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO L’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l’utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).    La norma segnala infatti espressamente le fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi: a) l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01; b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento; c) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, che vigili sull'efficacia del sistema di controllo; d) l'istituzione di un Sistema Sanzionatorio interno; e) la redazione di un Codice Etico.   Il sistema brevemente delineato non può inoltre, per operare efficacemente, ridursi ad un’attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.). OBBLIGATORIO, O NO? La risposta giusta da dare è che la mancata adozione del Modello, in effetti, non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l’Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati nel suo interesse. L’adozione diviene pertanto obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente escludendo la colpa organizzativa. Inoltre, gli Amministratori che esponessero l’ente all’applicazione delle sanzioni, per mancata adozione del Modello, sarebbero certamente esposti ad azione di responsabilità da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2392 e seguenti del Codice Civile..