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Magnum Investigazioni
17 marzo

PROVE PER LA RICHIESTA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO

Ai sensi dell’articolo 151, secondo comma del codice civile, il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. E’ ormai consolidato il principio secondo il quale, affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.

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